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Congedo Maternità e flessibilità

Il datore di lavoro è obbligato a garantire questo diritto per le lavoratrici e il periodo totale di 5 mesi è obbligatorio
Pubblicato il 7 Novembre 2022

Il Strumenti e servizi (ispettorato.gov.it), all’articolo 20, sancisce il diritto per le lavoratrici gestanti di assentarsi dal lavoro per un periodo, totale di 5 mesi.

Il datore di lavoro è obbligato a garantire questo diritto per le lavoratrici e il periodo totale di 5 mesi è obbligatorio.

Tuttavia, esiste un margine di flessibilità che riguarda l’inizio e il termine del congedo di maternità. Si tratta però di una scelta che rimane a totale carico della gestante: è lei che decide se assentarsi dal lavoro, ad esempio, con un mese di ritardo.

Congedo di maternità standard

In caso di maternità, alle lavoratrici è garantito il diritto di assentarsi dal lavoro a partire da due mesi prima della data presunta del parto fino a tre mesi dopo il parto, per un totale di 5 mesi.

Congedo di maternità: flessibilità

La lavoratrice gestante può scegliere di ritardare l’inizio del congedo di maternità di un mese. In questo caso, è assente dal lavoro un mese prima della data presunta del parto, e tornerà al lavoro quattro mesi dopo il parto.

Questa flessibilità, però, si può ottenere solo a patto che il Medico Competente e il medico del Servizio Sanitario Nazionale (o convenzionato) attestino che tale opzione non arrechi rischio alla salute della gestante o del nascituro.

Per ottenere questa flessibilità, la lavoratrice deve fare domanda all’INPS. Tale domanda deve essere corredata dalle seguenti certificazioni sanitarie:

  • la richiesta di avvalersi della flessibilità del congedo di maternità
  • il certificato del Medico Competente, rilasciata nel settimo mese di gravidanza
  • il certificato del ginecologo, anch’esso rilasciato durante il settimo mese di gravidanza.

Entrambi i certificati servono ad attestare l’assenza di rischi che possono pregiudicare la salute della gestante e del nascituro nel momento in cui la gestante decide di ritardare di 1 mese il congedo di maternità.

Congedo di maternità: maternità anticipata

Il Congedo di maternità può anche superare i 5 mesi di durata, ma mai essere inferiore. Per quei lavoratori considerati ad alto rischio, il congedo di maternità può scattare addirittura nel momento stesso in cui la gestante scopre di essere in attesa. Si parla, in questo caso, di maternità anticipata.

Si tratta di lavori che espongono le lavoratrici, ad esempio, a rischi biologici o chimici o a temperature elevate. Inoltre, la lavoratrici può fare richiesta di maternità anticipata nel caso in cui:

  • vi siano gravi complicanze della gravidanza
  • le condizioni di lavoro sono pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino
  • la lavoratrice svolge mansioni pesanti (in questo caso, la lavoratrice può anche essere assegnata temporaneamente ad un’altra mansione)

Ulteriori diritti delle gestanti: visite maternità

Oltre al congedo di maternità, le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per effettuare visite ed esami ginecologici nel caso in cui gli esami in questione debbano essere effettuati durante l’orario di lavoro.

Questi permessi sono di carattere “speciale” perché non rientrano nelle assenze per malattie, né nelle assenze per visite specialistiche. 

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