“Con la odierna sentenza del Tar è stata, da un lato, riconosciuta la correttezza dell’agire dell’ente e l’assenza di ogni inerzia e, dall’altro, la circostanza per cui le scelte della pubblica amministrazione non risultano più sindacabili”.
Il sindaco Antonio Spazzafumo e l’assessore all’Urbanistica Bruno Gabrielli si dichiarano pienamente soddisfatti del lavoro svolto dagli Uffici del Settore e dai legali che hanno difeso le ragioni dell’Ente innanzi al Tribunale Amministrativo nell’ambito della vicenda Area Mare. Sindaco e assessore ribadiscono pertante l’importanza di una “gestione urbanistica fatta in maniera omogenea su tutto il territorio comunale attraverso la revisione dell’attuale Prg vigente”. In tal senso verrà attivato quanto prima un Urban Center “che permetterà a tutti i cittadini di interfacciarsi con l’Amministrazione ed avere quindi un ruolo attivo nella pianificazione della San Benedetto del futuro”.
Pronunciandosi nel merito, il Tar ha rilevato che, con l’articolo 6 del Regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 37 del 2017, il Comune aveva espressamente subordinato la valutazione (sotto il profilo tecnico e normativo) dell’istanza di variante puntuale formulata dal privato alla preventiva attestazione di interesse pubblico demandata ad un’apposita delibera della Giunta comunale. Ne consegue che, prima dell’emanazione di detta delibera, deve escludersi uno specifico obbligo di provvedere sulla richiesta del privato; tali circostanze – evidenzia il giudicante- erano note alla ricorrente.
“In punto alla diffida Area Mare del 28 settembre scorso, il Tribunale sottolinea come la stessa costituisca una riproposizione di analoghe richieste, rispetto alle quali non contiene elementi di novità; ne deriva l’esclusione dell’obbligo di provvedere. Peraltro, il Tar ha evidenziato come neppure possa ritenersi sussistente l’inerzia del Comune, in ragione di quanto disposto con la Delibera di Giunta n. 193/2020 e con le successive note del 6 aprile e 17 maggio 2021”.
Gli ulteriori motivi di ricorso sono stati poi respinti in quanto (per le precedenti considerazioni) deve essere escluso il comportamento dilatorio del Comune stesso.
“Rileva infine il Tar l’inammissibilità delle ulteriori doglianze del ricorrente (relative alla scelta di procedere alla valutazione dell’interesse pubblico a valle della quantificazione degli oneri concessori straordinari e sulla correttezza della sequenza procedimentale) che avrebbero invero dovuto condurre alla impugnazione della Delibera n. 193/2020”.