Per far fronte alle problematiche relative al bollo per i titolari di partita Iva con regime forfettario, oltre all’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica sono previsti ulteriori nuovi adempimenti. A partire dal 1° luglio 2022, i contribuenti che beneficiano dell’aliquota agevolata del 15% sull’imponibile e che generano ricavi o compensi per più di 25mila euro sono tenuti a emettere l’eFattura, proprio come già avviene per chi rientra nel regime ordinario.
In aggiunta, va menzionato un dettaglio molto importante. Per importi superiori a 77,47 euro, chi opera in regime di franchigia dovrà assoggettare la fattura elettronica a un’imposta di bollo del valore di 2 euro.
Secondo le statistiche Istat, la schiera dei lavoratori autonomi e dei professionisti che usufruiscono della partita Iva “a forfait” è attualmente in fase di crescita. I dati mostrano, infatti, che il regime agevolato conta circa 240mila nuovi aderenti. Questa cifra, in termini di proporzione, si traduce in una percentuale pari al 70% del totale delle persone fisiche titolari di partita Iva.
Come si legge nella guida di Danea, il regime forfettario è dedicato ai lavoratori autonomi o alle persone fisiche che esercitano attività di impresa, purché in presenza di specifici requisiti. Attualmente, quello “a forfait” è l’unico regime fiscale agevolato previsto dalla normativa italiana. Per accedervi, indipendentemente dal tipo di attività professionale svolta, è necessario conseguire ricavi o compensi non superiore a 65mila euro annui. Allo stesso tempo, le spese erogate per compensare dipendenti o collaboratori – anche a progetto – devono essere mantenute entro il limite massimo di 20mila euro lordi.
Il regime forfettario con flat tax può essere attivato sia da chi ha l’intenzione di intraprendere una nuova attività, sia da chi già svolge una professione o è titolare di un’impresa. L’imposta sostitutiva del 15% va a sostituirsi all’Irpef, all’Irap e alle addizionali regionali. In alcuni casi – come avviene per le start-up – l’aliquota può essere ulteriormente ridotta al 5% nel corso dei primi 5 anni di attività, agevolando così l’apertura di nuove attività di lavoro autonomo.
Per concludere, si ricorda che i benefici per i contribuenti forfettari non si limitano alla sola tassazione ridotta. Coloro che applicano il regime agevolato non sono tenuti ad addebitare l’Iva, e sono pertanto esonerati da tutti gli adempimenti a essa connessi.