di Massimo Falcioni
SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Il Comune di San Benedetto si appresta ad aggiornare l’ordinanza riguardante l’orario l’apertura delle sale slot. Una questione che verrà trattata mercoledì, nella riunione che l’amministrazione terrà con le associazioni di categoria.
Tutto nasce dalla modifica effettuata nell’estate del 2023 dalla Regione Marche, che ha rivisto tra le altre cose il punto inerente gli orari di apertura delle strutture.
Il comma 4 dell’articolo 5 del regolamento in origine recitava: “I Comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, possono disporre limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi previsti dalla normativa statale, prevedendo al riguardo fasce orarie giornaliere fino ad un massimo di dodici ore, anche in forma articolata”. Che nella nuova versione è diventato così: “Gli enti locali possono stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco a tutela della salute e della quiete pubblica in applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità che impongono di contemperare da un lato gli interessi economici degli imprenditori del settore e dall’altro l’interesse pubblico a prevenire fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo”.
La volontà degli amministratori sambenedettesi sarebbe pertanto quella di adeguarsi alle nuove direttive, seguendo tuttavia un percorso in sinergia con le altre realtà dell’ambito sociale 21, di cui la città rivierasca è capofila. “E’ cominciato un percorso di colloqui – informa l’assessore al commercio, Laura Camaioni – il percorso è lungo e la nostra intenzione è quella di trovare un’unione tra tutti i comuni del territorio”.
Inoltre, il dispositivo aggiornato vieta “l’esercizio delle attività nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito in locali che si trovano a una distanza inferiore a 200 metri nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a 300 metri nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da luoghi sensibili come istituti scolastici di ogni ordine e grado, ad esclusione delle scuole dell’infanzia, università, istituti di credito, ospedali e strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario”. In precedenza, invece, si leggeva: “Per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, è vietata l’installazione di apparecchi e congegni per il gioco in locali ubicati in un raggio di cinquecento metri, nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, di trecento metri, in quelli inferiori ai cinquemila abitanti, da istituti universitari, da scuole di ogni ordine e grado, con esclusione delle scuole dell’infanzia, da istituti di credito e sportelli bancomat, da uffici postali, da esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi ed oro usati”.